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Notizie
Smaltimento dei Consumabili
Smaltimento dei ConsumabiliLo sapevate che, secondo il Decreto Ronchi, ogni possessore di partita iva è tenuto a smaltire correttamente i propri consumabili esausti almeno una volta l'anno?
Per una migliore conoscenza sugli obblighi e sulle sanzioni previste, ecco una "sintesi" del Decreto, affinché possiate rapidamente verficare se quanto state già facendo sia corretto.

DEFINIZIONI
Il Decreto Ronchi identifica i consumabili da ufficio (es: esausti delle stampanti) come rifiuti speciali non pericolosi (cod. CER 08.03.18). Vengono, invece, classificati come rifiuti speciali pericolosi (cod. CER 08.03.17), gli esausti contenenti sostanze pericolose.
In entrambi i casi, questa tipologia di rifiuti non è assimilabile a quella urbana. Pertanto, non può e non deve essere destinata alle comuni discariche, tramite l'uso dei cestini e dei cassonetti dell'immondizia presenti in strada.
Essi devono essere trattati da operatori espressamente autorizzati sia al trasporto sia alla gestione degli stessi.

OBBLIGHI
Lo smaltimento va effettuato almeno 1 volta all'anno.
In fase di ritiro, al cliente deve essere rilasciato, da parte dell'operatore, il formulario identificativo dei rifiuti (FIR) che ne attesti la corretta gestione.
Affinché il cliente sia esonerato da tutti gli obblighi normativi, deve ricevere da parte dell'operatore, entro 90 gg., la quarta copia del formulario.
Tutte le aziende, pertanto, sono obbligate ad avere e dimostrare una corretta gestione dei rifiuti, tramite il registro di carico/scarico e il formulario identificativo dei rifiuti (FIR).

SANZIONI
sanzioni amministrative di carattere pecuniario: da € 2.600 a € 15.500.
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.